Trattamento fiscale degli omaggi

Trattamento fiscale degli omaggi

Avvicinandoci alle festività Natalizie è sicuramente argomento utile e trasversale riepilogare la disciplina degli omaggi, distinguendo i possibili destinatari.

Omaggi a Clienti e Fornitori

  • Omaggi fino a 50 euro di costo unitario: sono considerati di "modico valore" e sono integralmente deducibili ai fini delle imposte dirette (IRES/IRPEF) e l'IVA è interamente detraibile. Per godere di questa deducibilità, il pagamento deve avvenire con mezzi tracciabili (bonifico, carta di credito, assegno).

  • Omaggi oltre i 50 euro di costo unitario: rientrano nella categoria delle spese di rappresentanza e la loro deducibilità segue limiti percentuali basati sul volume dei ricavi o compensi dell'attività. In questo caso, l'IVA sull'acquisto del bene è indetraibile. 

In entrambi i casi occorre considerare che dal 2025 tali spese devono essere sostenute con mezzi tracciabili, ovvero: bonifici, carte di pagamento, strumenti elettronici o assegni.

Inoltre, va precisato che Il "valore unitario" si riferisce all'insieme dei beni che costituisce l'omaggio se questi vengono offerti come un unico "pacchetto" o "cesto".
La normativa fiscale italiana considera il valore complessivo dell'omaggio che viene consegnato al cliente o fornitore come un'unica entità ai fini della soglia dei 50 euro; rileva quindi il costo complessivo sostenuto per l'erogazione dell'omaggio al singolo destinatario.

Nel caso di omaggi costituiti da beni prodotti internamente dall’azienda vige sempre il discrime della soglia dei 50 euro, tuttavia il processo di valutazione è duplice: 

  • Occorre in primis verificare la soglia dei 50 euro sul valore normale (o di mercato): se tale valore supera questa soglia, l'omaggio è considerato una spesa di rappresentanza.

  • Una volta stabilito che si tratta di una spesa di rappresentanza, il limite di deducibilità percentuale (basato sui ricavi) si calcola sul costo effettivo di produzione sostenuto dall'impresa, e non sul valore di mercato. 

In sintesi, il valore di mercato serve come "test" per qualificare fiscalmente l'omaggio (integrale deducibilità o spesa di rappresentanza), mentre il costo di produzione è la base per la deduzione effettiva se l'omaggio supera i 50 euro di valore di mercato.

Infine, se l'omaggio è un servizio o una prestazione professionale, la normativa non prevede la soglia dei 50 euro, che riguarda solo la cessione gratuita di beni, pertanto, in questo caso, la spesa è sempre classificata come spesa di rappresentanza, indipendentemente dal suo valore. 

 

Omaggi a dipendenti

La disciplina fiscale per gli omaggi ai dipendenti è completamente diversa da quella per clienti e fornitori e si basa sul concetto di fringe benefit, con limiti di esenzione specifici per il dipendente e differenti regole di deducibilità e IVA per l'azienda. 

 

Trattamento fiscale per il dipendente

Gli omaggi ai dipendenti, in linea generale, costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono soggetti a tassazione. Tuttavia, esistono soglie di esenzione che variano a seconda della situazione familiare del dipendente.

Per il 2025, la soglia di esclusione dal reddito per il valore complessivo dei fringe benefit (compresi gli omaggi) è 1.000 euro per ogni dipendente (2.000 euro per i dipendenti con figli a carico).

Se il valore complessivo dei beni o servizi supera queste soglie, l'intero importo (non solo l'eccedenza) concorre a formare il reddito da lavoro dipendente e viene tassato in busta paga.

 

Trattamento fiscale per l’azienda

Per l'azienda, le regole di deducibilità variano a seconda del tipo di bene o servizio offerto: 
 

1. Omaggi consistenti in beni non prodotti o commercializzati dall'azienda

  • Deducibilità imposte dirette: le spese sono deducibili dal reddito d'impresa come spese per prestazioni di lavoro dipendente, ma con un limite di deducibilità del 75% e nell'ulteriore limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Questa regola si applica a prescindere dal valore dell'omaggio.

  • IVA: L'IVA relativa all'acquisto di tali beni è sempre indetraibile. 

N.B. Da segnalare che questo è il trattamento fiscale anche per le cene offerte ai dipendenti, mente per questi ultimi vale la soglia dei fringe benefit.
 

2. Omaggi consistenti in beni prodotti o commercializzati dall'azienda

  • Deducibilità imposte dirette: in questo caso, i costi di produzione o di acquisto dei beni sono interamente deducibili come costi d'impresa.

  • IVA: L'IVA sull'acquisto dei beni è detraibile, ma la successiva cessione gratuita al dipendente è considerata una cessione imponibile ai fini IVA. 
     

3. Omaggi consistenti in buoni acquisto

  • I buoni acquisto rientrano nella categoria dei fringe benefit e beneficiano delle stesse soglie di esenzione (1.000 o 2.000 euro) previste per gli altri beni e servizi.

  • Per l'azienda, i costi sostenuti per l'acquisto dei buoni sono interamente deducibili. 

Come per gli omaggi a clienti, anche per quelli ai dipendenti (e in generale per le spese aziendali), la deducibilità dal 2025 è subordinata all'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.

Infine, se l’omaggio fosse una somma di denaro erogata al dipendente, essa andrebbe, invece, considerata una componente della retribuzione e assoggetta a tassazione e a contributi previdenziali.