Rilevare tempestivamente lo stato di crisi
In aggiunta, l’art. 3 del Codice prevede, al suo comma 1, che anche “l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”, mentre nel comma 2 rimanda a quanto previsto dall’art. 2086 per quanto riguarda l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, così come sopra riportato. Va detto, per completezza, che per tempestiva rilevazione della crisi si intende la capacità di cogliere potenziali indizi che potrebbero portare ad una crisi e alla perdita della continuità aziendale.
A tutto si aggiunga che, se venisse dimostrato che l’amministratore di una società, anche di capitali, non ha istituito detti adeguati assetti, egli risponderà illimitatamente con il proprio patrimonio personale per i danni patrimoniali arrecati e sarà passibile di denuncia al tribunale.
Alla luce di quest’obbligo normativo, già in vigore dal marzo 2019, e delle relative conseguenze, abbiamo predisposto un questionario da sottoporre agli imprenditori, dalle cui risposte, grazie ad un apposito algoritmo, riusciamo a fornire una valutazione dell’adeguatezza degli assetti amministrativi organizzativi e contabili della singola impresa.